Noleggio occasionale
Con Dl 1/2012 è stata introdotta la possibilità per “i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto”, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Restano pertanto esclusi i natanti da diporto.
Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni su base annua (disposizione modificata con Dl 69/2013; in precedenza, la possibilità di fruire del regime sostitutivo era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui).
Tale scelta comporta l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute per l’esercizio di tale attività.
Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare alla Capitaneria di Porto competente ed all'Agenzia delle Entrate. Qualora l’attività dia inoltre luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, la comunicazione deve essere inviata anche all’Inps e all’Inail.
La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
L'attività di noleggio occasionale verrà consentita se i contratti avranno una durata complessiva non superiore a 42 giorni su base annua ...